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Statuto

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STATUTO “Kirkes – Piccola Scuola di Arti Acrobatiche”

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Via Angelini 5, San Martino Siccomario, PV

 

TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI

Art.1 – Denominazione-sede-durata
1. L’Associazione denominata “Kirkes – Piccola Scuola di Arti Acrobatiche”, di seguito indicata
anche come “Associazione”, è regolata dal presente Statuto, dal Decreto legislativo 117 del 2017,
(da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), dal Decreto legislativo 36 del 2021 e
dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.
2. Qualora l’associazione risulti iscritta nell’apposita sezione del Registro Unico Nazionale del
Terzo settore (di seguito indicato come “Runts”), l’acronimo “APS” dovrà essere utilizzato negli atti,
nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L’Associazione, ottenuto il riconoscimento
ai fini del terzo settore, deve mantenere le caratteristiche idonee a tale riconoscimento e apportare
allo statuto le modificazioni necessarie.
3. Qualora l’associazione risulti iscritta nell’apposita sezione del Registro Nazionale delle Attività
Sportive Dilettantistiche (di seguito indicato come “Rnasd”), l’acronimo “ASD” dovrà essere
utilizzato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L’Associazione,
ottenuto il riconoscimento ai fini sportivi, deve mantenere le caratteristiche idonee a tale
riconoscimento e apportare allo statuto le modificazioni necessarie.
4. Essa opera prevalentemente nel territorio della provincia di Pavia.
5. L’Associazione ha sede legale nel Comune di San Martino Siccomario, all’indirizzo determinato con
delibera del Consiglio Direttivo e pubblicizzato nelle forme di legge. L’eventuale variazione della
sede legale nell’ambito del Comune di San Martino Siccomario non comporta modifica statutaria, salvo
apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
6. L’Associazione può istituire o sopprimere sedi secondarie e operative, uffici o rappresentanze
sul territorio italiano senza comportare una modifica dello statuto.
7. L’Associazione ha durata illimitata, salve le cause di scioglimento previste dall’articolo 31 del
presente Statuto e dal codice civile.
Art.2 – Attività di interesse generale
1. L’Associazione, è un’associazione di diritto privato apolitica, aconfessionale e non razziale e non
ha scopo di lucro. L’associazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi
costituzionali della democrazia, delle pari opportunità, della partecipazione sociale e sull’attività di
volontariato.
2. L’Associazione si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o
delle persone aderenti agli enti associati.
3. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di
terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo Settore
lettere d), i), k), l), t) come di seguito elencate e specificate:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003,
n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità
educativa;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,
incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del
volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al
successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà
educativa;
t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.
4. L’Associazione potrà altresì svolgere:
– attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto ad
esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 117/2017. L’individuazione di tali ulteriori attività
secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo;
– attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le attività di interesse generale di cui al comma
precedente, in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico
o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse
proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza
e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e secondo i criteri e i limiti di cui al
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n.
117/2017.
5. In funzione del perseguimento delle finalità istituzionali l’Associazione potrà:
– partecipare o aderire ad altri enti ed istituzioni che perseguono finalità istituzionali analoghe
o complementari;
– collaborare con le Amministrazioni pubbliche, attivando forme di co-programmazione, co-
progettazione, accreditamento, partenariati e convenzioni;
– collaborare con i soggetti privati, persone fisiche ed enti, preferibilmente mediante la stipula
di specifici accordi contrattuali.
Art.3 – Finalità e attività
1. L’Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla
Ginnastica, con particolare riguardo alla discipline della Ginnastica Acrobatica e più in generale
delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni dei competenti
enti in materia sportiva. Attraverso lo strumento dell’arte e dell’espressione corporea l’associazione
intende consentire uno sviluppo positivo tra le persone
2. L’Associazione, quale oggetto sociale ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n.
36/2021, esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportive
dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività
sportiva dilettantistica, oltre che la gestione di impianti ed attrezzatura sportiva; in particolare, ha
come finalità precipua la pratica, agonistica e non, della Ginnastica e delle attività sportive
connesse sul territorio dello Stato italiano attraverso la partecipazione, con propri tesserati, a
manifestazioni individuali o a squadre, nonché organizzando, con prevalente destinazione a
bambini e ragazzi, eventi sportivi e centri estivi incentrati sullo svolgimento di attività sportiva,
stage di approfondimento o perfezionamento delle discipline sportive praticate, sempre nei limiti
previsti dalla legge dal presente statuto.
3. Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente, l’Associazione potrà svolgere
le seguenti attività:
a) studiare, promuovere, sviluppare e adottare nuove metodologie per migliorare la pratica
dello sport e formare gli esperti in grado di proporle;
b) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario
genere;
c) organizzare squadre sportive o singoli atleti per la partecipazione, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, a campionati, gare, concorsi, manifestazioni o iniziative di diverse discipline
sportive;
d) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione
e di qualificazione per operatori sportivi;
e) organizzare eventi ed attività ludiche, ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del
tempo libero dei soci e della comunità (a titolo esemplificativo e non esaustivo, corsi di
ginnastica correttiva ed incontri sulla corretta alimentazione attività di pre e dopo scuola,
centri estivi e campi sportivi);
f) promuovere e sostenere iniziative sportive che consentano di dare maggiore visibilità
all’associazione e alle sue finalità.
5. L’Associazione, nei limiti di legge, potrà svolgere ogni altra attività non specificamente
menzionata ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità
istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
6. L’Associazione potrà altresì svolgere:
a) attività secondaria e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo i criteri e i limiti
previsti dall’art. 9 del D.lgs. n. 36/2021 e dalla normativa di attuazione. L’individuazione di
tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.
A mero titolo esemplificativo:
a) la gestione di centri benessere o fisioterapici;
a. la vendita di articoli sportivi;
b. l’organizzazione e la gestione, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni di
bar e ritrovi sociali, culturali, ricreativi con obiettivi di autofinanziamento; in
proposito, l’Associazione può attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con
soggetti pubblici o privati per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde o
attrezzate e collaborare, inoltre, allo svolgimento di manifestazioni e iniziative
sportive;
c. la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l’attività svolta
da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento, anche attraverso
la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie,
l’espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e
qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;
d. il compimento di operazioni mobiliari ed immobiliari, industriali, commerciali che si
ritengano utili al perseguimento degli scopi statutari;
e. attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le attività istituzionali, in forma
organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la
cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie
e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza
e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
7. In funzione del perseguimento delle finalità istituzionali l’Associazione potrà:
a) partecipare, aderire o collaborare ad altri enti e istituzioni che perseguono finalità
istituzionali analoghe o complementari;
b) collaborare con le Amministrazioni pubbliche, attivando forme di amministrazione condivisa;
c) collaborare con i soggetti privati, persone fisiche ed enti, preferibilmente mediante la stipula
di specifici accordi contrattuali.
Art.3bis – Affiliazione
1. L’Associazione procederà alla propria affiliazione al Centro Sportivo Educativo Nazionale
(“CSEN).
2. Con l’affiliazione, l’associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle
direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del
C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale), del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano),
dell’ I.P.C. (International Paralympic Committee), del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) nonché
a tutte le disposizioni statutarie dello CSEN, e di ogni altra Federazione o Ente di Promozione cui
intenderà affiliarsi.
3.L’Associazione, per sé e per i suoi associati, iscritti, partecipanti, ed atleti aggregati, osserva e fa
osservare lo Statuto, i regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali delle
Federazioni o Discipline o Enti di Promozione sportive cui è affiliata, nonché la normativa del
CONI, impegnandosi altresì a conformarsi alle direttive del CONI.
4. L’Associazione rispetta le disposizioni emanate dalle federazioni sportive internazionali di
riferimento in merito all’attività sportiva praticata e accetta i provvedimenti disciplinari degli organi
competenti del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva o
delle Discipline Sportive Associate adottati a suo carico, nonché le decisioni delle autorità sportive
adottate in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita e
all’attività dell’Associazione.
5. L’Associazione garantisce l’attuazione e il pieno rispetto dei provvedimenti a presidio della lotta
alla violenza di genere adottati dal CONI o dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di
Promozione Sportiva o dalle Discipline Sportive Associate. In particolare, l’associazione si
impegna a contrastare ogni forma di abuso, adempimento agli obblighi normativi in materia.
6. L’Associazione adempie gli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni
federali, nei confronti delle Federazioni Sportive Nazionali e degli altri affiliati, e provvede al
pagamento di quanto ancora dovuto agli stessi, oltre che nel caso di scioglimento, anche in caso di
cessazione di appartenenza ad una Federazione Sportiva Nazionale.

TITOLO II – NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art.4 – Associati
1. Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche e le associazioni di
promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al
loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza
scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del
numero delle associazioni di promozione sociale.
3. L’Associazione deve sempre essere composta da almeno 7 (sette) associati persone fisiche o
da 3 (tre) associazioni di promozione sociale. Se tale numero minimo di associati viene meno,
esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l’Associazione deve formulare
richiesta di iscrizione in un’altra sezione del Runts.
4. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato
dal Consiglio Direttivo.
5. I soggetti minorenni sono rappresentati dall’esercente la responsabilità genitoriale.
Art.4bis – Categorie di soci
1. I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:
a) soci atleti: soci persone fisiche che intendono praticare attività sportiva
dilettantistica;
b) soci tecnici: soci persone fisiche che intendono svolgere attività sportiva
dilettantistica, con particolare riguardo alla formazione, la didattica, la preparazione
e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica;
c) soci dirigenti: soci persone fisiche che intendono organizzare l’attività sportiva
dilettantistica;
d) soci non praticanti: soci persone fisiche che condividono le finalità sociali ed
intendono contribuire al loro raggiungimento, ma non praticano alcuna attività
sportiva.
e) soci partner: soci persone giuridiche che condividono le finalità sociali ed intendono
contribuire al loro raggiungimento.
Art.5 – Procedura di ammissione
1. Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto
al Consiglio Direttivo, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione. La domanda di
ammissione deve essere conforme alla modulistica approvata dal Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione
della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con
le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. Decorso tale termine senza che il
Consiglio Direttivo abbia deliberato circa l’ammissione o il rigetto dell’aspirante socio, questo si
intende ammesso dal giorno successivo al decorso del termine. Il Consiglio Direttivo deve
prenderne atto con apposita delibera alla prima riunione utile.
3. Entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione della domanda, il Consiglio Direttivo deve comunicare
all’aspirante socio l’accoglimento della domanda o l’eventuale rigetto, tramite mail o altro mezzo
telematico. L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto
all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione.
4. Contro il provvedimento di rigetto l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria,
entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza
che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo
idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta)
giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il
diritto al contraddittorio
Art.6 – Diritti e doveri degli associati
1 L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo
temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
2. Gli associati hanno il diritto di:
a) partecipare in Assemblea con diritto di voto;
b) accedere alle cariche associative (diritto di elettorato passivo) e concorrere alla loro
elezione (diritto di elettorato attivo);
c) essere informati e coinvolti in tutte le attività ed iniziative dell’Associazione;
d) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare
espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il
termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso
la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Non si
potranno estrarre copie e/o raccogliere immagini fotografiche dei documenti esaminati.
3. L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro
soci, sempre che essi siano in regola con l’eventuale versamento della quota associativa annuale.
4. Gli associati hanno il dovere di:
a) adottare e mantenere comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione,
tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi
sociali;
b) rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate
dagli organi sociali, nonché le norme e direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo;
c) versare l’eventuale quota associativa nella misura fissata annualmente dal Consiglio
Direttivo e nel termine previsto dall’art. 7 co 2 lett. c) del presente Statuto;
d) partecipare alla vita associativa, in particolare all’Assemblea dei Soci.
5. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei
confronti dell’Associazione. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di
democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative
sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
6. Le quote ed i contributi associativi sono a fondo perduto e pertanto non sono rivalutabili, né
trasferibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell’Associazione, di recesso o di esclusione da
socio non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato.
Art.7 – Cause di cessazione del rapporto associativo
1. Il rapporto associativo può cessare per:
a) decadenza;
b) esclusione.
2. Il Consiglio Direttivo prende atto con apposita delibera della decadenza del rapporto associativo
nel caso di:
a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso,
mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
b) morte della persona fisica o scioglimento dell’ente;
c) mancato pagamento della quota associativa annuale, scaduto il termine perentorio
assegnato al socio dal Consiglio Direttivo per regolarizzare la propria posizione.
La quota associativa deve essere versata entro 120 (centoventi) giorni dall’inizio
dell’esercizio sociale o dalla comunicazione di accoglimento della domanda di ammissione.
Decorso tale termine, il Consiglio Direttivo comunica la sospensione assegnandogli un
termine perentorio di 60 giorni per provvedere alla regolarizzazione della propria posizione.
3. Il Consiglio Direttivo può deliberare l’esclusione di un associato nei seguenti casi:
a) sopraggiunto superamento del limite di cui all’art. 4 co. 2 del presente Statuto;
b) comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
c) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi
sociali;
d) aver arrecato all’Associazione danni materiali o d’immagine.
4. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e
comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della
deliberazione. Contro detto provvedimento l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea
ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante
apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o
altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30
(trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in
Assemblea il diritto al contraddittorio. Fintanto che l’Assemblea ordinaria non delibera circa
l’appello del socio escluso, l’associato mantiene il pieno esercizio dei propri diritti associativi,
compreso il diritto di voto in Assemblea.
5. L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né
ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

TITOLO III – TESSERAMENTO

Art.8 – Dei volontari e dell’attività di volontariato
1 Tutti i soggetti che intendono svolgere le attività sportive di cui al precedente art. 3 devono
essere tesserati ad una Federazioni o Disciplina o Ente di Promozione sportiva cui l’associazione è
affiliata per lo svolgimento della specifica attività sportiva svolta.
2. Il tesseramento avverrà per mezzo dell’Associazione e darà diritto ai tesserati di svolgere attività
sportiva con l’Associazione stessa e di partecipare alle attività sportive e alle competizioni
organizzate o riconosciute dall’ente emittente..
3. Tutti i tesserati dell’Associazione devono accettare di osservare le norme dettate dal CONI, dal
CIO, dal CIP, dall’IPC e dalla federazione nazionale ed internazionale, Disciplina Sportiva
Associata o dall’Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

TITOLO III – NORME SUL VOLONTARIATO

Art.9 – Dei volontari e dell’attività di volontariato
1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera
scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini
di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. I volontari si dividono in:
a) volontari non occasionali: sono considerati tali i soggetti che:
– hanno accettato di ricoprire una carica sociale senza percezione di nessun tipo di
retribuzione, diretta e/o indiretta, salvo il rimborso delle spese;
– sono stati ammessi dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di apposita domanda,
a svolgere attività di volontariato con carattere di abitualità.
b) volontari occasionali: sono considerati tali i soggetti che sono stati ammessi dal Consiglio
Direttivo, previa presentazione di apposita domanda, a svolgere attività di volontariato con
carattere di occasionalità.
2. L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati e deve
inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento
dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o
autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o
tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Pertanto, l’attività del volontario non può essere
retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
4. Qualora il Consiglio Direttivo stabilisca con propria delibera condizioni e limiti massimi, al
volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attività, purché
queste siano analiticamente documentate o autocertificate ai sensi dell’art. 17 co. 4 del D.lgs. n.
117/2017.
5. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello
svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il
numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento)
del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.
TITOLO IV – ORGANI SOCIALI

Art.10 – Organi dell’Associazione
1. Gli organi sociali sono organismi di tipo collegiale e costituiscono il modello di funzionamento
interno, ai quali sono demandate le funzioni di indirizzo amministrazione, e controllo dell’ente.
2. Sono organi sociali:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo.
3. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è
informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo, fermo quanto
previsto dall’articolo 16 co. 2 del presente Statuto.
Art.11 – Riunioni sociali in videoconferenza
1. Ciascuna riunione degli organi sociali può svolgersi anche mediante videoconferenza o in
modalità mista, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la
discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti
affrontati e di partecipare alla votazione.
2. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non
deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della
riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del
segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse
sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le
veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.12 – Composizione, modalità di convocazione e funzionamento dell’Assemblea dei Soci
1. L’Assemblea è l’organo di indirizzo dove si forma la volontà sociale.
2. L’assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota
associativa annuale.
3. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio
Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea può
essere inoltre convocata:
a) su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo;
b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli
associati.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, il Presidente deve provvedere alla
convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della
richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, il
Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla
convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del
termine precedente.
5. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email o altro
strumento telematico almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. In caso di motivata
urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 4 (quattro) giorni. L’avviso deve indicare il
luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine
del giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore
dopo la prima convocazione.
6. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal
Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal
Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle
adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione.
Art.13 – Competenze e quorum dell’Assemblea ordinaria dei Soci
1. È compito dell’Assemblea ordinaria:
a) deliberare sulla proposta di bilancio di esercizio, predisposta dal Consiglio Direttivo;
b) deliberare sull’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal
Consiglio Direttivo;
c) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
d) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione
dall’Associazione;
e) deliberare sull’ammissione a socio onorario, su proposta del Consiglio Direttivo;
f) approvare l’eventuale Regolamento Statutario che disciplina l’applicazione del presente
Statuto;
g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art.28 del
Codice del Terzo settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti.
2. L’Assemblea potrà deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al
suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
3. L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di
persona o per delega) della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda
convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti (di persona o
per delega).
4. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati
presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
Art.14 – Competenze e quorum dell’Assemblea straordinaria dei Soci
1. È compito dell’Assemblea straordinaria:
a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione
dell’Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione,
l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di
persona o per delega) di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il
voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita
con la presenza (di persona o per delega) di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di
voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria
delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti)
degli associati aventi diritto di voto (presenti di persona o per delega).
Art.15 – Regole di voto dell’Assemblea dei Soci
1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto, purché risulti in regola con il versamento della
eventuale quota associativa annuale.
2. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all’associato minorenne solo alla prima
Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della
maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la
responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del
raggiungimento dei quorum assembleari.
3. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un
altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere
l’indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse fino a 3 (tre) deleghe per associato,
tranne nel caso delle assemblee elettive dove è consentita una sola delega per persona. Non
possono essere conferite deleghe ai componenti degli organi sociali e agli eventuali dipendenti
dell’Associazione.
4. Per le votazioni delle riunioni dal vivo si procede normalmente con voto palese. Per l’elezione
delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, è facoltà procedere
con il voto a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.
5. Per le votazioni delle riunioni in videoconferenza si procede esclusivamente con il voto palese,
salvo decisione diversa del Consiglio Direttivo.
6. Il voto può essere espresso anche per corrispondenza o in modalità elettronica, purché sia
possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. Le relative modalità di esercizio
devono essere disciplinate da apposito regolamento.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.16 – Composizione, modalità di convocazione e funzionamento del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione, ed è eletto dall’Assemblea tra
gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 3 (tre) membri, secondo quanto stabilito
dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi. La maggioranza dei membri del
Consiglio Direttivo è scelta tra i soci appartenenti alla categoria dei soci attivi. Tale vincolo potrà
essere derogato soltanto qualora non vi sia un numero sufficiente di soci attivi disponibili ad
assumere la carica, circostanza di cui dovrà essere dato atto nel verbale assembleare di nomina.
3. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui
ricorrono le condizioni di cui all’art.2382 del Codice civile e all’art. 11 del D.lgs 36/2021 e
successive modifiche e/o integrazioni.
4. I consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e scadono alla data dell’assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Sono rieleggibili senza vincoli.
5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o
quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. In quest’ultimo caso, il
Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro
20 (venti) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione
nei termini indicati, il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve
procedere in sua vece alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 10
(dieci) giorni dalla scadenza del termine precedente. La prima riunione del Consiglio Direttivo
successiva alla nuova elezione è convocata dal Presidente uscente o, in subordine, dal consigliere
più anziano di età fra i nuovi eletti
6. La convocazione deve pervenire per iscritto ai consiglieri tramite lettera o email o altro
strumento telematico almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il
luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.
7. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno
ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri
8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in
assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.
9. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal
verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle
deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione.
Art.17 – Competenze e quorum del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria
dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
a) curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea degli associati;
b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
c) redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea;
d) redigere l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
e) nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario dell’Associazione;
f) decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati;
g) redigere e approvare gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento
dell’Associazione;
h) decidere l’eventuale quota associativa annuale, determinandone l’ammontare;
i) provvedere, entro un termine congruo, ad informare gli associati in merito all’obbligo di
versare la quota associativa entro il termine stabilito in Statuto;
j) deliberare la convocazione dell’Assemblea;
k) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con
collaboratori e consulenti esterni;
l) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;
m) curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;
n) deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere
secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
o) deliberare l’istituzione di sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero;
p) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità
istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati
atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza
dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
Art.18 – Regole di voto del Consiglio Direttivo
1. Ciascun consigliere ha diritto ad un solo voto, sempre che esso non sia cessato ai sensi dell’art.
19 del presente statuto.
2. Non è ammesso il voto per delega.
3. Per le votazioni è obbligo procedere con il voto palese.
4. Il voto può essere espresso anche per corrispondenza o in modalità elettronica, se disciplinato
da apposito Regolamento.
5. In caso di parità nella votazione, prevale il voto del Presidente.
Art. 19 – Cessazione dei componenti del Consiglio Direttivo
1. I componenti del Consiglio Direttivo possono cessare anticipatamente rispetto la scadenza
naturale del proprio mandato per:
a) decadenza;
b) revoca.
2. Il Consiglio Direttivo prende atto con apposita delibera della decadenza da componente del
Consiglio Direttivo nel caso di:
a) morte;
b) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art.16, co. 3 del presente Statuto;
d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste
dall’art.7 del presente Statuto.
3. Il Consiglio Direttivo può proporre all’Assemblea ordinaria la revoca da componente del
Consiglio Direttivo, nei seguenti casi:
a) ingiustificata assenza per più di 3 (tre) riunioni nel corso singolo esercizio sociale;
b) a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti
violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi
dell’Associazione;
4. Il consigliere colpito da proposta di revoca è sospeso dall’esercizio dei poteri per
l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Nel corso dell’Assemblea dei Soci
che delibererà circa la revoca del componente del Consiglio Direttivo, al consigliere interessato
deve essere garantito il diritto al contraddittorio.
Art. 20 – Sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo
1. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati
nell’articolo 19 del presente statuto, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione alla prima
Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione
risultante a seguito dell’avvenuta cessazione.
2. Il Consigliere sostituto, rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo
vigente.
3. Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si
intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà
convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la
cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei
nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.

TITOLO V – CARICHE SOCIALI

Art.21 – Cariche sociali
1. Le cariche sociali sono dei mandati speciali disciplinati dallo Statuto, che vengono conferiti a
componenti del Consiglio Direttivo tramite nomina all’interno dello stesso Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo delibera la nomina delle seguenti cariche:
a) Presidente;
b) Vicepresidente;
c) Segretario;
d) Tesoriere.
3. Le cariche del Presidente e del Vicepresidente sono obbligatorie e sono nominate dal Consiglio
Direttivo nella prima riunione di insediamento.
4. Le cariche sociali scadono in concomitanza alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo
nominante, salvo le cause di cessazione di cui all’art. 25 del presente Statuto.
Art.22 – il Presidente
1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in
giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento
dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati
che dei terzi;
b) curare l’attuazione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
c) esercitare, nei casi di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo, sottoponendoli entro 30
(trenta) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
d) convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo
e) curare i rapporti con i singoli soci per consolidare i rapporti organici del Consiglio Direttivo
con la base associativa;
f) essere punto di riferimento per i contatti fra l’Associazione, i suoi organi, la base associativa
e fra i vari soggetti che operano nei campi di attività dell’Associazione o collaborano con la
stessa;
Art.23 – il Vicepresidente
1. Il Vicepresidente è il sostituto del Presidente e pertanto deve essere informato e reso partecipe
delle decisioni da parte del Presidente.
2. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nello svolgimento e supervisione delle funzioni
organizzative ed esecutive necessarie alla realizzazione concreta dei programmi e delle iniziative
sociali e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o cessazione anticipata.
3. Il Vicepresidente può esercitare le funzioni che il Presidente gli delega espressamente.
Art.24 – il Segretario ed il Tesoriere
1. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo
delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
2. Il Tesoriere si occupa in generale della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione, e
in particolare della tenuta dei libri contabili. In relazione all’entità ed alla complessità degli
adempimenti il Tesoriere può essere coadiuvato da volontari, dipendenti oppure da collaboratori
esterni. La nomina e l’eventuale trattamento economico di tali soggetti sono stabiliti con
deliberazione del Consiglio Direttivo.
3. La carica di Segretario e di Tesoriere può essere attribuita alla stessa persona.
Art.25 – Cessazione della titolarità della carica sociale
1. Il titolare della carica sociale può cessare anticipatamente rispetto la scadenza naturale della
propria carica per:
a) decadenza;
b) revoca.
2. Il Consiglio Direttivo prende atto con apposita delibera della decadenza della carica sociale nel
caso di:
a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
b) cessazione da componente del Consiglio Direttivo ai sensi dell’art.19 del presente statuto;
c) grave infermità.
3. Il Consiglio Direttivo può revocare le cariche sociali con le stesse modalità previste per
l’elezione.
4. Il provvedimento di revoca, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e
comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della
deliberazione. Contro detto provvedimento l’interessato può proporre appello all’Assemblea
ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante
apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o
altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30
(trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in
Assemblea il diritto al contraddittorio. Fintanto che l’Assemblea ordinaria non delibera circa
l’appello, l’interessato mantiene la propria carica e le relative competenze
Art.26 – Sostituzione dei titolari della carica sociale
1. Qualora una delle cariche sociali venisse meno, il Presidente, il Vicepresidente o, in subordine, il
Consigliere più anziano di età dovrà convocare il Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla
data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere all’elezione della nuova carica
vacante.
2. In caso di cessazione dall’incarico del Presidente, fino alla nomina della nuova carica, il
Vicepresidente assumerà i poteri attribuiti al Presidente.
3. In caso di cessazione dall’incarico delle altre cariche sociali, fino all’elezione della nuova carica,
il Presidente assumerà i poteri attribuiti alla carica.

TITOLO VI – I LIBRI SOCIALI

Art.27 – Libri sociali e registri
1. L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:
– il libro soci;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
– il registro dei volontari tenuto nella forma e nei modi prescritti dal decreto del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 18 co. 2 del d.lgs. n. 117/2017.

TITOLO VII – NORME SUL PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE E SUL

BILANCIO DI ESERCIZIO
Art.28 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro
1. Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini
dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque
denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli
organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del
rapporto associativo.
Art.29 – Risorse economiche
1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle
proprie attività da:
– quote associative;
– contributi pubblici e privati;
– donazioni e lasciti testamentari;
– rendite patrimoniali;
– attività di raccolta fondi;
– rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
– proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo
settore;
– ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme
competenti in materia.
Art.30 – Bilancio di esercizio
1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di
esercizio, il quale deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria entro il 30 giugno, per garantire
il rispetto dell’eventuale obbligo di deposito del bilancio presso il RUNTS.
3. Oltre al bilancio l’Associazione è tenuta a redigere e conservare gli eventuali rendiconti previsti
dalle disposizioni normative, come ad esempio il rendiconto delle raccolte fondi ed il rendiconto del
5×1000.
TITOLO VIII – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE

DEL PATRIMONIO
Art.31 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio
1. Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria secondo i quorum
previsti dall’art. 14 co. 3 del presente Statuto.
2. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla
destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, salvo diversa destinazione
imposta dalla legge, a fini sportivi.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI

Art.32 – Clausola Compromissoria
1. Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno
devolute all’esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste
dalla Federazione sportiva di appartenenza, oppure da apposito Regolamento.
2. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale
secondo le indicazioni della Federazione di appartenenza o del regolamento, questo sarà
composto da n° 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente,
dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale ove ha sede l’associazione.
3. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con
lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento
originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio e
ne sia venuta a conoscenza..
4. L’arbitrato si svolgere nel comune ove ha sede l’associazione ed il Collegio giudicherà ed
adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare, come irrituale.
Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la
procedura arbitrale prevista dalla Federazione Sportiva o Ente di Promozione Sportiva di
riferimento.
Art.33 – Norme di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti norme
in materia di associazionismo sportivo, di enti non commerciali, di enti del terzo settore e in
subordine alle norme del codice civile.

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